MALATTIA E VISITA FISCALE INPS: IL LAVORATORE PUÒ ESSERE ESONERATO DAL CONTROLLO?
Sommario: 1. La malattia nel diritto del lavoro – 2. L’indennità di malattia e l’onere di pagamento – 3. Il controllo della malattia. La visita fiscale e la reperibilità – 3.1. Segue: L’assenza giustificata e l’esonero dal controllo
1. La
malattia nel diritto del lavoro
Nel
linguaggio di uso comune, con il termine “malattia” si intende qualsiasi
alterazione dello stato psico-fisico, ovvero, qualsiasi perdita – transitoria o
permanente – della omeostasi (alterazione morfologica e/o funzionale di una o
più parti dell’organismo)[1].
Tuttavia,
a seconda del contesto in cui si inserisce, il concetto di malattia assume
accezioni del tutto diverse.
Nel
linguaggio medico, infatti, la malattia è definita come qualsiasi condizione di
malessere esistenziale, conseguenza anche di scelte di vita o di valore[2].
Diversa
accezione – ed unica a ricevere attenzione per i nostri fini – assume nel campo
del diritto del lavoro ove, invece, con il termine “malattia” si intende ogni
alterazione dello stato di salute che determina una totale o parziale
incapacità (o inabilità) al lavoro – o, più precisamente, un’incapacità del
lavoratore di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto[3] –, non derivante da infortunio sul
lavoro e non costituente una malattia professionale[4].
Peraltro,
in ambito giuslavoristico, la malattia si configura necessariamente come uno
stato transitorio (inabilità temporanea al lavoro), destinato a cessare
esitando nella morte o nella guarigione – con conseguente cessazione o ripresa
dell’attività lavorativa – o nell’adattamento a nuove condizioni di vita
(inidoneità alla mansione specifica ex art. 41 d.lgs. n.
81/2008, ovvero, sopravvenuta invalidità o inabilità permanente al lavoro[5]) – con conseguente risoluzione del
rapporto di lavoro[6],[7].
Com’è
noto, la malattia sospende il rapporto di lavoro[8] (o, più precisamente, ai sensi degli
artt. 1463 ss. c.c., l’esecuzione della prestazione lavorativa) ma, durante la
sua assenza, ai sensi dell’art. 2110 c.c., il lavoratore matura l’anzianità di
servizio (comma 3) e ha diritto – tra gli altri[9] – alla retribuzione o ad una
indennità sostitutiva nella misura e per il tempo determinati dalle leggi
speciali, dagli usi o secondo equità (comma 1); altresì, ha diritto alla
conservazione del posto per il periodo di tempo stabilito dalla
legge, dagli usi o secondo equità (c.d. periodo di comporto)[10],[11].
Oltre
ai summenzionati diritti, al lavoratore fanno capo anche determinati obblighi
nascenti in virtù della sospensione del rapporto di lavoro causata dalla
malattia, i quali vanno a sostituirsi all’obbligo principale – venuto meno – di
prestare l’attività lavorativa, aggiungendosi agli obblighi permanenti e non
inerenti allo svolgimento della prestazione[12].
Innanzitutto,
il lavoratore – entro il secondo giorno di assenza dal lavoro[13] – deve far certificare la malattia
dal proprio medico curante[14], il quale stabilisce, oltre alla
diagnosi, anche la prognosi e – ai sensi, in combinato disposto, dell’art. 2,
comma 1, del decreto-legge n. 663/1979, dell’art. 55 septies, comma 2,
del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1, comma 149, della legge n. 311/2004 e
dell’art. 25 della legge n. 183/2010 – provvede alla trasmissione telematica
del certificato di malattia all’INPS e quest’ultimo all’inoltro dell’attestato
di malattia al datore di lavoro[15]; inoltre, il lavoratore deve
tempestivamente informare il datore di lavoro della sua assenza per malattia e
– qualora espressamente richiesto dal datore di lavoro – indicare il numero di
protocollo identificativo del certificato comunicatogli dal medico[16].
Ancora,
il lavoratore, mediante il certificato di malattia, deve comunicare l’indirizzo
di reperibilità – se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale)
in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro – e rendersi disponibile
alle visite mediche di controllo in determinate fasce orarie (cc.dd. fasce
orarie di reperibilità; par. 4, rinvio).
Altresì,
si precisa che, contrariamente a quanto si possa ritenere, nel nostro
ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di svolgere
altre attività – ludiche o anche lavorative a favore di terzi – in costanza di
assenza per malattia[17].
In
via generale, quindi, il lavoratore in malattia – all’infuori delle fasce
orarie di reperibilità – può svolgere qualsiasi attività, purché l’attività in
questione non sia incompatibile con lo stato di malattia denunciato o, valutata
la natura della patologia e delle mansioni svolte, sia tale da compromettere o
ritardare la guarigione.
Diversamente,
ciò configurerebbe un’ipotesi di violazione dei doveri di fedeltà e di
diligenza, nonché, in generale, dei principi di correttezza e buona fede
vigenti in materia contrattuale[18].
2.
L’indennità di malattia e l’onere di pagamento
Ai
sensi dell’art. 2110 c.c., il lavoratore in malattia ha diritto al pagamento
della retribuzione o di un’indennità (c.d. indennità di malattia)[19] che viene corrisposta dall’INPS, in
via diretta o indiretta[20], e – in via integrativa – o – in via
esclusiva – dal datore di lavoro.
In
particolare, l’indennità di malattia viene corrisposta in via esclusiva dal
datore di lavoro – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – ai
collaboratori familiari (colf e badanti), agli impiegati dell’industria, ai
quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri[21] e, in via generale, a tutti i
lavoratori dipendenti per i primi tre giorni di malattia (c.d. periodo di
“carenza”).
La
medesima indennità viene invece corrisposta dall’INPS – a partire dal quarto
giorno di malattia – agli operai del settore industria ed agli operai ed
impiegati del settore terziario e servizi[22], ai lavoratori dell’agricoltura[23], agli apprendisti[24], ai disoccupati ed ai lavoratori sospesi
dal lavoro[25], ai lavoratori dello spettacolo[26] ed ai lavoratori marittimi[27].
In
linea generale, l’indennità di malattia è corrisposta ai lavoratori
dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal
quarto al ventesimo giorno e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo
giorno[28].
Se
previsto dal CCNL di categoria applicato, ai lavoratori che hanno diritto
all’indennità di malattia erogata dall’INPS, viene corrisposta anche
un’indennità integrativa dal datore di lavoro, al fine di raggiungere la misura
dell’indennità totale prevista dalla contrattazione collettiva (generalmente
pari all’80-100% della retribuzione).
3.
Il controllo della malattia. La visita fiscale e la reperibilità
Come
premesso (par. 2), il lavoratore in malattia, mediante il certificato medico,
deve comunicare l’indirizzo di residenza o di domicilio ove trascorrerà la
malattia[29],[30]; ciò al fine di
consentire all’INPS[31] di verificare, d’ufficio o su richiesta
del datore di lavoro[32], la malattia mediante le visite mediche
di controllo domiciliari[33] (cc.dd. visite fiscali)[34].
Pertanto,
a partire dal primo giorno di assenza e per tutta la durata della malattia –
compresi i giorni domenicali ed i giorni festivi – il lavoratore, assunto a
tempo indeterminato o a tempo determinato, deve rendersi disponibile
all’indicato indirizzo di residenza o di domicilio nelle fasce orarie di
reperibilità (nel settore privato, ai sensi del D.M. 8 gennaio 1985, dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19; nel settore pubblico, ai sensi del
D.M. n. 206/2017, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18),
comportando l’inosservanza di tale obbligo l’applicazione di sanzioni
economiche e/o disciplinari, laddove l’assenza sia ingiustificata (per
l’assenza giustificata si rinvia al par. 4.1).
In
particolare, l’art. 5, comma 14, della legge n. 638/1983 dispone che “Qualora
il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo
senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico
per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per
l’ulteriore periodo […]”[35],[36].
In
sostanza, la norma prevede che l’assenza ingiustificata alla visita di
controllo comporta la perdita totale del diritto al trattamento economico per i
primi dieci giorni di malattia[37], mentre, per il periodo successivo e
sino alla conclusione del periodo di malattia, la riduzione del 50%[38].
Si
precisa che ogni assenza alla visita di controllo per uno stesso evento morboso
comporta l’applicazione della sanzione nelle misure previste: pertanto, qualora
vengano riscontrate due assenze ingiustificate, verranno applicate due distinte
sanzioni di decadenza totale dell’indennità (la prima, con effetto dal primo
giorno di malattia; la seconda, dall’undicesimo o, se la seconda assenza è
rilevata prima di tale giorno, dal giorno dell’assenza stessa), alle quali
seguirà la sanzione della riduzione della metà per il restante periodo di
malattia[39].
L’applicazione
delle sanzioni è invece esclusa per i periodi di malattia già accertati da
precedente visita di controllo o per i periodi di ricovero ospedaliero, in
struttura pubblica o privata (art. 5, comma 14, legge n. 638/1983).
Per
quanto riguarda la non sanzionabilità dei periodi di malattia accertati da
precedente visita di controllo si chiarisce che eventuali visite di controllo,
successive ad una assenza ingiustificata, quando confermino lo stato di
incapacità lavorativa dell’interessato, producono l’effetto della
inapplicabilità della sanzione dalla data dei controlli medesimi.
Qualora
il lavoratore risulti assente ad un controllo sanitario disposto (ad esempio,
su richiesta del datore di lavoro) successivamente ad un controllo che ha
accertato lo stato di malattia – confermando la prognosi del medico curante o
indicandone una diversa – ma prima della scadenza della prognosi confermata o
modificata, la sanzione decorrerà dal giorno in cui viene rilevata l’assenza:
ciò, in quanto il lavoratore, anche se già controllato, è tenuto all’osservanza
delle fasce di reperibilità, salvo giustificato motivo, fino alla conclusione
dell’evento.
Se
l’assenza al secondo controllo viene, invece, rilevata dopo la scadenza della
prognosi confermata dal precedente accertamento sanitario, la sanzione decorre
dal giorno successivo alla predetta scadenza (ovviamente, se il referto del
precedente controllo contiene una prognosi più ampia di quella stabilita dal
curante, per la decorrenza della sanzione deve farsi riferimento a tale nuova
scadenza).
Per
quanto riguarda la non sanzionabilità dei periodi di ricovero ospedaliero si
precisa che trovano applicazione gli stessi criteri sopra esposti in ordine
agli effetti della visita di controllo, successiva ad una assenza
ingiustificata.
Consegue
che eventuali assenze ingiustificate precedenti il ricovero comportano
l’irrogazione della sanzione prevista fino al giorno precedente l’inizio della
degenza; la sanzione per eventuali assenze successive al ricovero, invece, si
applica a decorrere dal giorno successivo a quello di dimissione[40].
Come
premesso, la condotta del lavoratore può costituire anche un illecito
disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli
artt. 1175 e 1375 c.c.
Il
datore di lavoro, pertanto, può introdurre un procedimento disciplinare
contestando al lavoratore l’assenza ingiustificata presso il proprio domicilio[41] – anche laddove non esista una
specifica previsione di tale mancanza nel codice disciplinare[42] – e sanzionarlo, nei casi limite,
con un provvedimento di licenziamento per giusta causa, qualora l’assenza
reiterata alle visite configuri un intento elusivo in capo al controllato, in
conflitto con l’interesse del datore a ricevere regolarmente la prestazione
lavorativa[43].
3.1. Segue:
L’assenza giustificata e l’esonero dal controllo
Qualora
il lavoratore sia risultato assente alla visita fiscale di controllo
domiciliare, l’organo sanitario di controllo deve provvedere ad annotare
l’assenza sul modulo di referto e rilasciare all’indirizzo del lavoratore[44] un invito a successiva visita
ambulatoriale, necessaria a verificare l’effettiva sussistenza dello stato di
malattia[45],[46].
Qualora,
invece, il controllo medico-legale sia stato disposto mediante visita
ambulatoriale e il lavoratore non si sia presentato a visita nel giorno
indicato nell’invito, la Sede INPS competente provvederà a notificare l’assenza
al lavoratore interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
allegando copia del referto.
In
ogni caso, la Sede competente dell’INPS deve altresì dare formale notizia
dell’assenza al lavoratore, il quale, entro i successivi dieci giorni, deve
produrre la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali
motivi giustificativi dell’assenza[47], a nulla rilevando l’eventuale
preventiva comunicazione dell’assenza fornita al datore di lavoro o all’INPS[48].
In
particolare, oltre ai casi di forza maggiore, costituiscono motivi
giustificativi dell’assenza: a) la concomitanza di visite,
prestazioni e accertamenti specialistici, sempreché il lavoratore dimostri che
non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle
fasce orarie di reperibilità[49]; b) il ricorrere di una
situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale
dell’assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i
componenti il suo nucleo familiare[50].
Il
ricorrere delle suddette circostanze, quindi, giustifica l’assenza del
lavoratore alla visita di controllo domiciliare o ambulatoriale e,
conseguentemente, impedisce l’irrogazione di qualsiasi sanzione, economica e/o
disciplinare[51].
Segnatamente
alle visite fiscali, il d.P.C.M. n. 206/2017 (relativo al settore pubblico) e
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11.01.2016
(relativo al settore privato) prevedono che, in determinate circostanze
puntualmente individuate[52], il lavoratore può essere esonerato dal
controllo.
In
particolare, ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. n. 206/2017, “Sono esclusi
dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali
l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi
che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia
dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre
categorie della Tabella A[53] allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a
patologie rientranti nella Tabella E[54] del medesimo
decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta, pari o superiore al 67%”.
Ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali dell’11.01.2016, “Sono esclusi dall’obbligo di rispettare
le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di
lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una
delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie
salvavita; b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta”.
Dalla
lettura delle su richiamate disposizioni si evince che, invero, il ricorrere
delle circostanze individuate non esime il lavoratore dal controllo fiscale ma
soltanto “dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità”.
Ciò
detto viene ribadito anche nella circolare INPS n. 95/2016: “L’Istituto […]
ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare
fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio
assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle
fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica
di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie
stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di
effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della
certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa”.
Nei
casi di “esonero”, i datori di lavoro non possono presentare la richiesta di
visite mediche di controllo domiciliare, ma, qualora ravvisino la
necessità di effettuare una verifica, possono segnalare all’INPS
territorialmente competente eventi riferiti a fattispecie per le quali i
lavoratori risultino esentati dalla reperibilità.
Sarà
poi l’Istituto a valutare, mediante il proprio centro medico legale,
l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente
notizia al datore di lavoro richiedente[55].
[1] “Stato di sofferenza di un
organismo in toto o di sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia, e il
complesso dei fenomeni reattivi che ne derivano”, Malattia, Enciclopedia
Treccani. “Complesso di alterazioni morfologiche o funzionali di una o più
parti di un organo o dell’intero organismo”, Malattia, Dizionario Hoepli.
[2] Tale definizione è frutto, in via
di riflesso, della moderna concezione di “salute” – inteso quale condizione di
“completo benessere” – enunciata nella Costituzione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (1946) secondo cui “La sanità è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di
malattia o d’infermità”.
[3] L’art. 2 del d.l. n. 663/1979,
convertito, con modificazioni, in legge n. 33/1980, menziona quale unico
rischio assicurato che dà diritto alla corresponsione dell’indennità di
malattia l’“infermità comportante incapacità lavorativa” inteso come
evento patologico che causi di per sé l’incapacità al lavoro specifico, ovvero,
una inabilità temporanea assoluta alle mansioni specifiche. Una stessa
infermità, infatti, può incidere in modo diverso sulla capacità lavorativa a
seconda delle mansioni svolte e dell’ambiente di lavoro, cfr. Cass. n.
13063/2022; Cass. n. 25162/2014; Cass. n. 14065/1999.
[4] La fattispecie della malattia si
differenzia da quelle dell’infortunio sul lavoro e dalla malattia professionale
in quanto, la malattia si verifica in ambito extra-lavorativo, mentre
l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale si verificano in occasione
o a causa del lavoro.
[5] È invalido il lavoratore la cui
capacità lavorativa sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o
difetto fisico o mentale a meno di un terzo (dal 74% al 99%). L’invalidità non
determina necessariamente l’estinzione del rapporto di lavoro e, ricorrendo i
presupposti previsti dalla legge, dà diritto all’assegno di invalidità (art. 1
legge n. 222/1984). È inabile il lavoratore che a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, si trovi nell’assoluta (100%) e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’inabilità determina l’estinzione del
rapporto di lavoro e, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, dà diritto
alla pensione di inabilità (art. 2 legge n. 222/1984).
[6] “La malattia del lavoratore e
l’inidoneità al lavoro sono cause di impossibilità della prestazione
lavorativa, che hanno natura e disciplina giuridica diverse: la prima ha
carattere temporaneo, implica la totale impossibilità della prestazione e
determina, ai sensi dell’art.
2110 cod. civ., la legittimità del licenziamento quando ha
causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto.
La seconda ha carattere permanente, o, quanto meno, durata indeterminata o
indeterminabile, non implica necessariamente l’impossibilità totale e consente
la risoluzione del contratto – ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ. –
indipendentemente dal superamento del periodo di comporto (ex plurimis: Cass.
n. 8855/91; n. 3517/92; n. 5416/97)” (Cass. n. 14065/1999).
[7] Si precisa che in caso di
inidoneità alla mansione e in caso di invalidità, il recesso datoriale è
subordinato all’adempimento dell’obbligo di repêchage, così Cass.,
SS.UU., n. 7755/1998 secondo cui “La sopravvenuta infermità permanente e la
conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato
motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato
(artt. 1 e 3 della legge n. 604
del 1966 e 1463, 1464 c.c.), non è ravvisabile nella
sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore, ma può
essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile – alla stregua
di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni
attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103
c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché
essa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo
insindacabilmente stabilito dall’imprenditore”.
[8] Oltre alla malattia, costituiscono
ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro l’infortunio, la gravidanza e il
puerperio, il servizio militare ex art. 2111 c.c. (norma
sospesa per effetto della legge n. 226/2004), il congedo di maternità e di
paternità, i congedi parentali, l’elezione a funzioni pubbliche elettive o
sindacali.
[9] Durante i periodi di malattia il
lavoratore ha diritto all’erogazione dell’assegno per
il nucleo familiare; nel caso di malattia che insorga nel periodo
di astensione
obbligatoria per maternità, all’erogazione dell’indennità di
maternità; nel caso di malattia che insorga nel periodo di astensione
facoltativa, al pagamento dell’indennità di malattia; qualora si
trovi in Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria, e si tratti di lavoratore sospeso
dal lavoro, al pagamento della integrazione salariale; qualora si trovi in
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, e si tratti di lavoratore soggetto a
riduzione dell’orario di lavoro, al pagamento dell’indennità di malattia;
qualora si trovi in Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria, e si tratti di lavoratore
sospeso dal lavoro, al pagamento dell’integrazione salariale; qualora si trovi
in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e si tratti di lavoratore
soggetto a riduzione dell’orario di lavoro, al pagamento dell’indennità di malattia;
qualora si tratti di lavoratore in mobilità, all’erogazione dell’indennità di
mobilità (art. 7, comma 8, legge n. 223/91); nel caso di
malattia che insorga durante il periodo di
prova, all’indennità di malattia e alla sospensione del periodo di
prova. La malattia insorta nel periodo di godimento delle ferie ha
effetto sospensivo sul decorso delle stesse, purché si tratti di malattia che
incida sulla salute del lavoratore in modo tale da pregiudicare l’essenziale
funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e di ricreazione
propria delle ferie, cfr. Cass. n. 8016/2006. Nel caso di sospensione della
prestazione di lavoro nel corso dell’anno per malattia, nella retribuzione
utile ai fini del calcolo annuale del TFR viene
computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di ordinario svolgimento del rapporto di lavoro (art.
2120, comma 3, c.c.).
[10] Fonte legale del periodo di
comporto è l’art. 6, comma 4, r.d.l. n. 1825/1924, il quale dispone che “Nei
casi d’interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale
conserverà il posto al dipendente per il periodo di: a) 3 mesi, se questi abbia
un’anzianità di servizio non superiore ai 10 anni; b) 6 mesi, se abbia
un’anzianità di servizio di oltre 10 anni”. La disciplina è generalmente
migliorata dai contratti collettivi, i quali possono anche prevedere un
ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non computabile ai fini
dell’anzianità di servizio. Sul computo del periodo di comporto incidono anche
i giorni festivi, mentre non si computa il periodo di assenza per malattia
determinata da gravidanza o puerperio e ciò anche quando la malattia,
debitamente certificata, abbia una durata superiore al periodo
convenzionalmente inteso quale puerperio, ossia l’arco temporale che segue
immediatamente il parto e comprende le 6/8 settimane successive (art. 20 d.P.R.
n. 1026/1976; cfr. Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.
126/1977 e n. 6123/2006); altresì, non incide sul computo il periodo trascorso
in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva nel caso di infezione da Sars-Cov-2
(art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020).
[11] Il datore di lavoro non può
licenziare il lavoratore durante il periodo di comporto, salvo che sussista una
giusta causa di recesso (cfr. Cass. n. 11674/2005) o il lavoratore debba
considerarsi definitivamente inidoneo allo svolgimento delle prestazioni e
purché il datore di lavoro non possa adibire il lavoratore ad altre mansioni (repêchage,
cfr. nota 7).
[12] Si fa riferimento, tra gli altri,
agli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. e agli
obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
complesso di obbligazioni che riverbera i suoi effetti anche sulle condotte non
direttamente concernenti l’adempimento della prestazione lavorativa ma che
devono essere ispirate all’esigenza di salvaguardare l’interesse creditorio del
datore di lavoro all’effettiva esecuzione della prestazione dovuta, cfr. Cass.,
SS.UU., n. 28056/2008; Cass. n. 379/2022; Cass. n. 9141/2004; Cass n.
14726/2002; Cass. n. 7951/1991.
[13] Cfr. Circolare INPS n. 147/1996.
[14] Per “medico curante” si intende “ogni
medico curante dal quale può pervenire la certificazione di malattia” (art.
7, D.P.C.M. 26 marzo 2008), ovvero, il medico di libera scelta e medici diversi
“ai quali l’assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque
per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta” (cfr.
Circolare INPS n. 99/1996).
[15] La certificazione di malattia
consta di due sezioni: il certificato vero e proprio trasmesso all’INPS, che
contiene l’indicazione della diagnosi e della prognosi, e l’attestato di
malattia messo a disposizione dall’INPS al datore di lavoro attraverso i propri
canali telematici o trasmesso via Pec, che, a tutela della privacy del
lavoratore, contiene soltanto l’indicazione della prognosi (artt. 2 e 7,
d.P.C.M. 26 marzo 2008; art. 2, comma 2, d.l. n. 663/1979). Eccezion fatta per
la presenza o meno dell’indicazione della diagnosi, il contenuto del
certificato di malattia e dell’attestato di malattia è identico e riportano: 1)
dati identificativi del medico che redige il certificato; 2) dati di prognosi,
ossia inizio e termine previsto della malattia; 3) se si tratta di inizio della
malattia, di continuazione o di ricaduta; 4) se si tratta di visita
ambulatoriale o domiciliare; 5) nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di
nascita del lavoratore; 6) residenza o domicilio abituale del lavoratore,
completo di città, indirizzo e cap.; 7) in caso di reperibilità durante la
malattia a un indirizzo diverso da quello abituale, va indicato espressamente
il nominativo indicato presso l’abitazione, se diverso dal proprio, la città,
l’indirizzo e il Codice di avviamento postale.
[16] A far data dal 13 settembre 2011,
il lavoratore non è più tenuto a recapitare o a trasmettere a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia al datore
di lavoro entro due giorni dal rilascio del certificato medico (Cfr. Circolare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4/2011).
[17] Cfr., ab imo, Cass. n.
2244/1976. A onor del vero, si segnala che sul punto la giurisprudenza è
contrastante, valutando, da un lato, il comportamento del lavoratore
assolutamente compatibile con lo stato di malattia e, dall’altro, come idoneo a
pregiudicare o ritardare la guarigione, cfr., ex plurimis, Cass. n.
27322/2021; Cass. n. 19115/2019; Cass. n. 3655/2019; Cass. n. 13270/2018; Cass.
n. 21667/2017; Cass. n. 30417/2017, contra, Cass. n. 26709/2021;
Cass. n. 17514/2018; Cass. n. 6054/2016; Cass. n. 144/2015; Cass. n.
21093/2014; Cass. n. 22029/2010.
[18] Cfr., ex plurimis, Cass. n. 13063/2022; Cass. n.
6047/2018; Cass. n. 15476/2012; Cass. n. 9474/2009; Cass. n. 19414/2005; Cass.
n. 14046/2005; Cass. n. 17128/2002; Cass. n. 6399/1995; Cass. n. 2434/1985.
[19] L’evento morboso che dà diritto
all’indennità di malattia erogata dall’INPS non deve essere autoprocurato. Più
precisamente, con riferimento agli interventi di chirurgia estetica, l’INPS ha
stabilito che rientrano nella sfera dell’indennizzabilità, secondo le norme
comuni, soltanto i periodi di incapacità lavorativa correlati alla
effettuazione degli interventi resisi necessari al fine di rimuovere vizi
funzionali connessi ad un difetto estetico; “Il riconoscimento
dell’indennità di malattia deve invece escludersi (sia per il periodo di
ricovero, che di convalescenza), non essendo in linea generale, ravvisabili,
nella fattispecie, specifiche dirette esigenze terapeutiche, qualora
l’intervento risulti eseguito allo scopo di eliminare un difetto meramente
estetico. Nell’ambito di tale ultima casistica, potranno, comunque, essere
considerate favorevolmente, agli effetti erogativi di cui trattasi, le
situazioni in cui l’intervento chirurgico conseguente al suddetto difetto
estetico sia stato determinato da motivi sanitariamente apprezzabili; quanto
sopra, sempreché la circostanza venga debitamente comprovata dagli atti che
l’interessato vorrà, di propria iniziativa, produrre, ad evitare che la Sede
notifichi al datore di lavoro la non indennizzabilità del caso
sulla scorta della certificazione esibita, da cui risulti – a
giudizio del medico della Sede – la esistenza di un vizio puramente estetico”
(Circolare INPS n. 63/1991; nello stesso senso, Messaggio INPS n. 30/2003 e n.
11869/2007).
[20] Salvo i casi di pagamento diretto
(“L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al
pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i
lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori
assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi
domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che
non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni”, art. 1,
comma 5, d.l. n. 663/1979), l’indennità di malattia a carico dell’INPS
è corrisposta dal datore di lavoro in sede di pagamento della
retribuzione e successivamente posta a conguaglio con i contributi
previdenziali e assistenziali per mezzo della denuncia mensile UniEmens
(art. 1, commi 1 e 2, d.l. n. 663/1979).
[21] In questi casi, se previsto dal
CCNL di categoria, l’indennità è corrisposta esclusivamente dal datore di
lavoro in quanto i lavoratori summenzionati non hanno diritto all’indennità di
malattia erogata dall’INPS, cfr. Circolare INPS n. 134368/1981.
[22] Agli operai del settore
industria ed agli operai ed impiegati del settore terziario e
servizi con contratto a tempo indeterminato l’indennità spetta
per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180
giorni nell’anno solare. Per quelli a tempo determinato, l’indennità
spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero
massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti
l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180
giorni nell’anno solare. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di
lavoro, anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di
lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a
quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le restanti giornate
sono indennizzate direttamente dall’INPS.
[23] Ai lavoratori
dell’agricoltura a tempo indeterminato l’indennità spetta per tutti i
giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno
solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa. A quelli
a tempo determinato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da
idonea certificazione, solo se hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro
in agricoltura nell’anno precedente (sono valide anche le giornate lavorate a
tempo indeterminato nello stesso settore agricolo) o 51 giornate nell’anno in
corso e prima dell’inizio della malattia. Il periodo indennizzabile è pari al
numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino a un massimo di 180
giorni nell’anno solare.
[24] Agli apprendisti si
applica la medesima disciplina dei lavoratori del settore di
appartenenza. Quindi, se prevista, l’indennità spetta per tutti i
giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno
solare.
[25] Ai disoccupati e
ai sospesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità
spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per
massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60
giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di
lavoro.
[26] Per i lavoratori dello
spettacolo, ai fini del diritto all’indennità economica di malattia (Circolare
INPS n. 132/2021), devono risultare dovuti o versati, per gli eventi
verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021 (d.l. n. 73/2021, convertito con
modificazioni in legge n. 106/2021), almeno 40 contributi giornalieri presso il
Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), dal 1° gennaio dell’anno
precedente l’insorgenza dell’evento morboso. Per gli eventi antecedenti alla
suddetta data, il requisito minimo richiesto è pari a 100 contributi
giornalieri. L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello
di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno. Ai
lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo è riconosciuta, ai sensi
della normativa vigente, la conservazione della tutela della malattia, anche
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e il limite di giornate
indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa
svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di
prestazione lavorativa, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo
di 30 giorni. Ai lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
indeterminato l’indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.
Viene, invece, corrisposta direttamente dall’Istituto nei confronti di
disoccupati, saltuari con contratto a termine o prestazione o occupati presso
imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.
[27] Ai lavoratori
marittimi e della pesca assicurati ex IPSEMA (Circolare
INPS n. 179/2013), l’indennità per inabilità temporanea
assoluta per malattia fondamentale spetta dal giorno successivo allo
sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica) e fino a massimo
un anno. Se la malattia si manifesta entro 28 giorni dallo sbarco, ai marittimi
sbarcati da natanti appartenenti a specifiche categorie previste per legge,
viene riconosciuta l’indennità per inabilità temporanea assoluta per
malattia complementare, che spetta dal quarto giorno successivo alla data della
denuncia dell’evento e fino a massimo un anno. Se la malattia si manifesta dopo
28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco, ai lavoratori marittimi in
continuità di rapporto di lavoro viene riconosciuta l’indennità
per inabilità temporanea da malattia, che spetta dal quarto giorno
successivo a quello della denuncia della malattia fino a massimo 180
giorni.
[28] Ai dipendenti di pubblici
esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80% per tutto
il periodo di malattia. Ai disoccupati e sospesi dal
lavoro l’indennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale
prevista. Ai ricoverati senza familiari a carico l’indennità è ridotta ai
2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle
dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali
sopra indicate. Ai lavoratori marittimi, in caso di malattia fondamentale,
l’indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco;
in caso di malattia complementare, l’indennità spetta al 75% della retribuzione
percepita al momento dell’ultimo sbarco; in caso di malattia di lavoratori
in continuità di rapporto di lavoro, l’indennità spetta nella misura del 50%
per i primi 20 giorni e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno
della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della
malattia. Per i lavoratori dello spettacolo l’indennità di malattia è
pari al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al ventesimo
giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali
e religiose infrasettimanali); all’80% della retribuzione media globale
giornaliera dal ventunesimo al centottantesimo; al 40% per il lavoratore
disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana nei casi di
lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni
predeterminati nella settimana.
[29] La mancata esecuzione della visita
medica di controllo a causa dell’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il
lavoratore, comporta la perdita del diritto all’indennità di malattia (Cfr.
Circolare INPS n. 129/1990 e n. 183/1998; Messaggio INPS n. 4344/2012).
[30] L’indirizzo di reperibilità può
essere modificato nel corso della malattia, cfr. Circolare INPS n. 106/2020.
[31] L’art. 5, comma 2, della legge n.
300/1970 attribuisce la competenza ad effettuare le visite mediche di controllo
ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Dal 1° settembre
2017, le visite fiscali sono effettuate in via esclusiva dall’INPS, anche
quando si tratti di dipendenti della P.A. (art. 55 septies, comma
2 bis, d.l. n. 165/2001).
[32] “Le visite mediche domiciliari
di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale d’ufficio o su richiesta degli altri istituti
previdenziali o dei datori di lavoro alle sedi dell’istituto medesimo presso le
quali sono istituite, sentiti gli ordini dei medici, apposite liste di medici a
rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e liberi professionisti”
(art. 1, comma 1, del D.M. 15 luglio 1986).
[33] Oltre che mediante visita di
controllo domiciliare, la verifica dello stato di malattia del lavoratore può
essere effettuata anche mediante visita medica di controllo ambulatoriale. In
tal caso, al lavoratore viene spedito l’invito a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, contenente l’indicazione della data, ora e luogo di
svolgimento della visita medesima, cfr. Circolare INPS n. 183/1984.
[34] L’art. 5, commi 1 e 2, della legge
n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) dispone che “Sono vietati accertamenti
da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o
infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità
può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di
lavoro lo richieda”. La violazione di tale divieto è penalmente sanzionata,
ai sensi dell’art. 38 Stat. Lav.
[35] La sanzione è correlata
all’obbligo della reperibilità sancito dalla legge e non alla sussistenza o
meno dello stato di malattia. La sanzione dispiega efficacia soltanto
nell’ambito dello stesso episodio morboso; pertanto, gli effetti della sanzione
per assenza ingiustificata riscontrata durante la prima malattia non hanno
rilievo in relazione al secondo episodio morboso costituente ricaduta del
precedente.
[36] La Corte Costituzionale con
sentenza n. 78/1988 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 5,
quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11
novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una
seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a
qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per
l’ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni”.
[37] Il primo dei dieci giorni da cui
applicare la sanzione della perdita totale è costituito dal primo giorno di
malattia e non dal primo giorno indennizzato dall’INPS che, di massima, per
l’applicazione della “carenza”, coincide con il quarto giorno di malattia, cfr.
Circolare INPS n. 183/1984.
[38] In caso di assenza alla terza
visita di controllo, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza,
si interrompe la corresponsione delle prestazioni economiche a carico dell’INPS
in conseguenza dell’insussistenza delle condizioni per la conferma dello stato
di malattia. Tuttavia, se il lavoratore si sottopone successivamente a visita
ambulatoriale, in occasione della quale viene accertata l’incapacità al lavoro,
dalla relativa data verrà ripristinata la corresponsione dell’indennità di
malattia. Qualora, dopo il ripristino dell’indennità, il lavoratore risulti
assente ad una ulteriore visita, da tale momento sarà nuovamente interrotta la
corresponsione dell’indennità di malattia.
[39] Esempio a): malattia dal
1° al 30 marzo: assenza al I controllo il giorno 12 marzo, assenza al II
controllo il giorno 24 marzo. La sanzione sarà così graduata: dal 1° al 20
marzo al 100%; dal 21 al 30 marzo al 50%. Esempio b): malattia dal
1° al 30 marzo: assenza al I controllo il giorno 4 marzo, assenza al II
controllo il giorno 9 marzo. La sanzione sarà così graduata: dal 1° al 18 marzo
1984 al 100%; dal 19 al 30 marzo 1984 al 50%.
[40] Cfr. Circolare INPS n. 183/1984.
[41] La non reperibilità del lavoratore
per omessa comunicazione del diverso domicilio non costituisce “assenza alle
visite di controllo” ma solo “mancata comunicazione del diverso domicilio ai
fini della visita di controllo”, cfr. Cass. n. 13063/2022.
[42] Cfr. Cass.
n. 3915/1996.
[43] Cfr. Cass. n. 24681/2016; Cass. n. 11153/2001.
[44] Nel caso in cui all’indirizzo del
lavoratore assente si trovi un familiare convivente non minore di anni
quattordici (secondo il criterio fissato dall’art. 139 c.p.c. per la
notificazione degli atti giudiziari), un invito a successiva visita
ambulatoriale è consegnato nelle sue mani, raccogliendone ricevuta. Ove non sia
presente il familiare convivente, la copia del modulo destinata al lavoratore e
contenente l’invito a visita ambulatoriale viene consegnata nelle mani del
portiere dello stabile, raccogliendone ugualmente ricevuta, o immessa nella
cassetta delle lettere del lavoratore. Il modulo di referto in questione dovrà
chiaramente riportare l’ora e il giorno dell’accesso e i motivi per i quali non
è stato possibile effettuare la visita di controllo. Copia dello stesso modulo
dovrà essere trasmessa alla competente Sede, provinciale o zonale, dell’INPS, e
ciò anche quando la visita di controllo domiciliare sia stata disposta
direttamente su richiesta del datore di lavoro. Ove la consegna dell’invito ambulatoriale
non possa essere effettuata nelle mani del familiare convivente o del portiere,
e nei casi in cui il lavoratore, invitato a visita ambulatoriale mediante
immissione dell’invito nella cassetta della posta, non si sia presentato
all’ora e nel giorno indicati, la ASL provvederà ad invitare nuovamente il
lavoratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo dello
stesso modulo, cfr. Circolare INPS n. 183/1984.
[45] “In caso di impossibilità di
eseguire la visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, il medico
sarà tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto nazionale della
previdenza sociale ed a rilasciare, possibilmente a persona presente nell’abitazione
del lavoratore, apposito avviso recante l’invito al lavoratore a presentarsi al
controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo presso il gabinetto
diagnostico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero, qualora
non sia facilmente raggiungibile, presso il competente presidio sanitario
pubblico, secondo quanto indicato nell’avviso stesso e salvo che l’interessato
non abbia ripreso l’attività lavorativa” (art. 9 D.M. 18 aprile 1996). “Nel
caso in cui la visita di controllo non sia avvenuta per assenza del lavoratore,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale ne dà immediata comunicazione al
datore di lavoro o all’istituto previdenziale che ha richiesto la visita”
(art. 7, comma 2, D.M. 15 luglio 1986).
[46] Se il lavoratore si presenta alla
visita di controllo ambulatoriale che confermi lo stato di malattia, la
sanzione di cui all’art. 5, comma 14, della legge n. 638/1983 verrà comminata
soltanto per l’assenza alla visita di controllo domiciliare, qualora detta
assenza risulti ingiustificata (amplius, par. 4).
[47] Trascorso inutilmente tale
termine, ovvero valutati negativamente i motivi addotti, la Sede applicherà la
sanzione di cui all’art. 5, comma 14, della legge n. 638/1983, dandone
comunicazione al lavoratore, mediante lettera raccomandata e, nei casi di pagamento
dell’indennità di malattia a conguaglio, al datore di lavoro, ai fini anche
degli eventuali recuperi delle indennità già corrisposte, cfr. Circolare INPS
n. 183/1984.
[48] “È stato segnalato che talvolta
i lavoratori adducono a giustificazione dell’assenza a visita di controllo il
fatto di avere preventivamente dato notizia, specificando o meno i relativi
motivi, all’Istituto e al datore di lavoro dell’allontanamento dal proprio
domicilio durante le fasce di reperibilità. In tali situazioni si invita a
voler rappresentare agli interessati che l’assenza a visita di controllo può
essere considerata giustificata solo se ricorrono le condizioni di
imprescindibilità e di indifferibilità ordinariamente previste (v.
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99/1984)” (Circolare INPS
n. 147/1996).
[49] “Al riguardo si chiarisce che,
sia gli accertamenti che le prestazioni mediche (effettuate presso strutture
pubbliche o private) giustificative dell’assenza debbono rientrare nell’ambito
specialistico. Si ritiene che nell’ambito della previsione siano comprese anche
prestazioni non strettamente “specialistiche” (esempio: terapia iniettiva): in
quest’ultimo caso, peraltro, le stesse devono risultare effettuate presso
poliambulatori pubblici o, comunque, autorizzate dalle UU.SS.LL. Il lavoratore
è, allo scopo, tenuto a fornire documentazione, rilasciata dalla struttura
presso la quale è stata effettuata la prestazione dell’effettuazione della
stessa, con l’indicazione del giorno e dell’ora. Nel concetto di “visite”
evidenziato dal Consiglio di Amministrazione, invece, devono intendersi
comprese non solo quelle specialistiche, per le quali valgono le indicazioni
sopra riportare, ma anche quelle medico-generiche” (Circolare INPS n.
183/1984).
[50] “Per quanto concerne, invece,
la seconda previsione di cause giustificative dell’assenza, va premesso che il
concetto di “nucleo familiare”, espresso nella circostanza, ha un significato
più sociale che giuridico o anagrafico: pertanto, sono da considerare compresi
in esso non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma
anche gli altri c.d. “stretti congiunti”, quali gli ascendenti, i discendenti,
i fratelli o le sorelle. Si precisa, poi, che nell’ambito della “gravità” delle
conseguenze può darsi rilievo a particolari situazioni soggettive correlate
alla necessità da parte dell’assicurato di assolvere a doveri di carattere
“morale” connessi a fatti o situazioni concernenti il proprio nucleo familiare,
quali, ad esempio, ricoveri ospedalieri, funerali, gravi infortuni, anche se è
ovvio che la presenza dell’assicurato non costituirebbe, di per sé, fatto tale
da essere ritenuto oggettivamente “imprescindibile”. Inoltre, la gravità delle
conseguenze deve essere intesa non solo come strettamente attinente alla sfera
della salute fisica del soggetto, ma anche a quella di altri interessi di
rilievo, come quelli economici in senso lato: possono così, ad esempio, essere
positivamente valutate circostanze di convocazione da parte di pubbliche autorità,
la partecipazione a pubblici esami, anche se in questi casi la
“indifferibilità” è generalmente solo soggettiva. È ovvio che, in tali ipotesi,
il fatto non può riguardare la persona di eventuali familiari, ma solo quella
dell’assicurato. La gamma di situazioni che possono rientrare nell’ambito di
applicazione della previsione di cui trattasi – considerata l’astrattezza della
sua formulazione – non è certamente esaurita dalle esemplificazioni che
precedono: altri casi concreti saranno, peraltro, risolti sulla base dei
criteri di massima che sono evidenziati dalle esemplificazioni stesse”
(Circolare INPS n. 183/1984).
[51] Cfr. Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione INPS n. 99/1984. Invero, l’indicazione delle circostanze
giustificative dell’assenza non è esaustiva. La giurisprudenza di legittimità,
infatti, ha individuato altre circostanze giustificative dell’assenza: per
sottoporsi a visita medica; per sottoporsi a cure urgenti; per svolgere
attività di volontariato; per effettuare una visita o per prestare assistenza
ad un familiare ricoverato in ospedale (cfr., ex plurimis, Cass. n.
14503/1999; Cass. n. 4247/2004; Cass. n. 12458/1998; Cass. n. 2604/1990; Cass.
n. 5718/2010; Cass. n. 10661/2016). Da ultimo, la Suprema Corte ha annullato la
sanzione disciplinare irrogata nei confronti di un lavoratore assente per
malattia che, trovandosi sotto la doccia al momento della visita di controllo,
non aveva sentito suonare il campanello di casa, impedendo così l’accesso del
medico fiscale alla propria abitazione. Ciò perché, “l’obbligo di
cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul
piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a
ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere
qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle
pareti domestiche” (Cass. n. 22484/2022).
[52] L’individuazione delle circostanze
giustificative dell’esonero dal controllo di cui al d.P.C.M. n. 206/2017 e al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11.01.2016
costituisce un numerus clausus.
[53] Tabella A recante “Lesioni
ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo”,
Prima categoria: 1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita
totale delle due mani e dei due piedi insieme; 2) La perdita di tre arti fino
al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme; 3) La perdita di
ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani; 4)
La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione
del braccio e della coscia); 5) La perdita totale di una mano e dei due piedi;
6) La perdita totale di una mano e di un piede; 7) La disarticolazione di
un’anca; l’anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione
funzionale del ginocchio corrispondente; 8) La disarticolazione di un braccio o
l’amputazione di esso all’altezza del collo chirurgico dell’omero; 9)
L’amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo
improtesizzabile in modo assoluto e permanente; 10) La perdita di una coscia a
qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell’anca o
del ginocchio dell’arto superstite; 11) La perdita di ambo gli arti inferiori
sino al limite della perdita totale dei piedi; 12) La perdita totale di tutte
le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o
sei dita; 13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani,
ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due
dell’altra; 14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e
gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei
pollici; 15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti
gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare
grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a
speciale alimentazione; 16) L’anchilosi temporo-mandibolare completa e
permanente; 17) L’immobilità completa permanente del capo in flessione o in
estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole
incurvamento; 18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e
gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo; 19)
Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore
polmonare grave; 20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o
con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. Accertata; 21) Gli
aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede,
volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa; 22)
Tumori maligni a rapida evoluzione; 23) La fistola gastrica, intestinale,
epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l’ano
preternaturale; 24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione
organica. 25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole
gravità; 26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene
superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da
necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo; 27) Castrazione e
perdita pressoché totale del pene; 28) Tutte le alterazioni delle facoltà
mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche,
demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a
qualsiasi attività; 29) Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e
midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare
profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita
organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo; 30) Sordità
bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico; 31)
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla
perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera
psichica e dell’equilibrio statico-dinamico; 32) Esiti di laringectomia totale;
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano
prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente; 34) Le alterazioni organiche
ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare
da 1/100 a meno di 150; 35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l’acutezza
visiva dell’altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale. Seconda categoria: 1)
Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri
esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente
la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti
deformità, nonostante la protesi; 2) L’anchilosi temporo-mandibolare
incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione
masticatoria; 3) L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza
delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più
arti; 4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore; 5) La
perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita
dell’altra; 6) La perdita di una coscia a qualunque altezza; 7) L’amputazione
medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi; 8) Anchilosi completa
dell’anca o quella in flessione del ginocchio; 9) Le affezioni polmonari ed
extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da
ascrivere alla prima categoria; 10) Le lesioni gravi e permanenti dell’apparato
respiratorio o di altri apparati organici determinate dall’azione di gas
nocivi; 11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di
notevole grado; 12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della
laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione
respiratoria; 13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non
essere ascrivibili alla prima categoria; 14) Gli aneurismi dei grossi vasi
arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano
ascriversi alla prima categoria; 15) Le affezioni gastro-enteriche e delle
ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico; 16) Stenosi
esofagee di alto grado, con deperimento organico; 17) La perdita della lingua;
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato urinario salvo, che
per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore; 19) Le
affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici; 20) Ipoacusia bilaterale
superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni
purulente dell’orecchio medio; 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di
ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50
della normale; 22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene; 23) Le
paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli
o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i
caratteri e la durata, si giudichino inguaribili. Terza categoria: 1) La
perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di
cinque dita tra le mani compresi i due pollici; 2) La perdita totale del
pollice e dell’indice delle due mani; 3) La perdita totale di ambo gli indici e
di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici; 4) La perdita totale
di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le
mani con integrità dell’altro pollice; 5) La perdita di una gamba sopra il
terzo inferiore; 6) L’amputazione tarso-metatarsica dei due piedi; 7)
L’anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all’asse
del corpo; 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e
permanente; 9) La perdita o i disturbi gravi della favella; 10) L’epilessia con
manifestazioni frequenti; 11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza
visiva dell’altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
[54] Tabella E recante “Assegni di
superinvalidità”, A): 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli
occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente; 2) Perdita
anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale
delle due mani e dei due piedi insieme; 3) Lesioni del sistema nervoso centrale
(encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti
inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali); 4)
Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate. A-bis): 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
della perdita delle due mani; 2) La disarticolazione di ambo le cosce o
l’amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente
dell’applicazione di apparecchio di protesi. B): 1) Lesioni del sistema nervoso
centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed
irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale; 2) Tubercolosi o altre
infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a
qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua
degenza a letto. C): 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore
dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della
coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi. D): 1)
Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. E): 1) Alterazioni organiche
ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare
da 1/100 a meno di 1/50 della normale; 2) Perdita di un arto superiore e di uno
inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia;
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici; 4)
Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della
coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba; 5) Alterazioni delle
facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in
condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o
che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché
tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
F): 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme; 2) Perdita di due
arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo
inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba; 3) Perdita di due arti,
uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore
dell’avambraccio e al terzo inferiore della coscia; 4) Perdita di ambo gli arti
inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l’altro al terzo
inferiore della gamba; 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al
terzo inferiore della coscia e l’altro fino al terzo inferiore della gamba; 6)
Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza; 7) Alterazioni delle facoltà
mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale; 8)
Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e
permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la
continua o quasi continua degenza a letto. G): 1) Perdita dei due piedi o di un
piede e di una mano insieme; 2) La disarticolazione di un’anca; 3) Tutte le
alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche,
demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi,
ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività. H): 1) Castrazione
e perdita pressoché totale del pene; 2) La fistola gastrica, intestinale,
epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l’ano
preternaturale; 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si
accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a
disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico; 4)
Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente
insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere
l’applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione
valvolare; 5) Anchilosi completa di un’anca se unita a grave alterazione
funzionale del ginocchio corrispondente.
[55] Cfr. Circolare INPS n. 95/2016.
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