INFORTUNI A SCUOLA: LA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL È ESTESA ANCHE AGLI STUDENTI?
Sommario: 1. Introduzione
– 2. L’assicurazione scolastica obbligatoria. I soggetti
tutelati e il rischio tutelato – 3. La tutela INAIL in
occasione delle esercitazioni ginnastiche e delle lezioni di alfabetizzazione
informatica e di lingua straniera – 4. La tutela INAIL in
occasione delle gite scolastiche – 5. La tutela INAIL
nell’alternanza scuola-lavoro – 6. La tutela introdotta dal
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – 7. Conclusioni
1.
Introduzione
Con
la riapertura delle scuole torna di attualità il tema della sicurezza degli
studenti nell’ambiente scolastico.
Dal
2017 al 2021, gli infortuni occorsi agli studenti sono stati 307.768, con una
media di 5 infortuni mortali all’anno.[1] Solo nel 2022, sono
venuti alla cronaca tre casi di infortunio mortali verificatisi nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro: il caso di Lorenzo Parelli, 18enne schiacciato
da una trave mentre lavorava in un’azienda di costruzioni meccaniche, il caso
di Giuseppe Lenoci, 16enne rimasto coinvolto in un incedente stradale a bordo
del furgone della ditta, ed il caso di Giuliano De Seta, 18enne colpito da una
lastra di metallo all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione del
metallo.
La
tutela assicurativa – sempre più invocata al grido di “Non si può morire di
scuola” – ha indotto il Legislatore ad emanare il decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85, il quale ha esteso, in
via sperimentale per l’anno scolastico 2023/2024, la tutela assicurativa,
finora riconosciuta in via eccezionale soltanto con riferimento a determinate
attività, a qualsiasi sinistro che si verifichi all’interno degli ambienti
scolastici.
2. L’assicurazione
scolastica obbligatoria. I soggetti tutelati e il rischio tutelato
Il
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico INAIL), prevede l’assicurazione
obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e
parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose (art. 1).
Ai
sensi dell’art. 4, comma 1, n. 5), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la
copertura dell’assicurazione INAIL obbligatoria è estesa anche: agli alunni
delle scuole o Istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni
pratiche;[2] agli alunni che svolgano
esercitazioni di lavoro; agli allievi dei corsi di qualificazione e
riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche
aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
Ciò
purché, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’infortunio
sia avvenuto per causa violenta da cui sia derivata la morte o un’inabilità
permanente, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che
importi l’astensione da dette attività per più di tre giorni.[3]
Occorre
subito evidenziare che, sebbene l’art. 4, comma 1, n. 5), del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, faccia riferimento agli alunni delle scuole “di qualsiasi
ordine e grado” (materne, elementari, medie e superiori, cfr. D.lgs. 16
aprile 1994, n. 297, recante Testo Unico in materia di istruzione), la
copertura assicurativa INAIL opera soltanto con riferimento agli studenti delle
scuole – sia pubbliche che private – elementari, medie (scuola primaria e
secondaria di primo grado)[4] e superiori, restando
dunque esclusi quelli frequentanti la scuola materna[5], nonché quelli
frequentanti le scuole dell’infanzia (id est, asili nido) e le
Università.
Altro
aspetto che va opportunamente evidenziato è che agli studenti oggetto di tutela
è garantita la copertura assicurativa in via del tutto eccezionale, in quanto
operante esclusivamente per gli infortuni che si verificano nel corso dello
svolgimento delle attività contemplate dal Testo Unico.
Ciò
“in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei
lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il
quale sono assicurati”[6].
La
tutela riconosciuta agli studenti è dunque del tutto svincolata dalla loro
qualità soggettiva, essendo subordinata all’esclusiva circostanza di
svolgere attività pericolose, trovandosi a correre un rischio
paragonabile a quello cui sono esposti i lavoratori.
Il
rischio tutelato non è quello generico, insito nell’esplicazione dell’attività
pedagogica o formativa, ma il particolare e più grave rischio a cui l’alunno si
trova esposto ogniqualvolta l’attività didattica svolta si estrinseca nel
compimento di attività implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di
lavoro, caratterizzate dal requisito della manualità in quanto eccedenti
l’ambito puramente verbale.
3.
La tutela INAIL in occasione delle esercitazioni ginnastiche e delle lezioni di
alfabetizzazione informatica e di lingua straniera
Nel
corso degli anni, l’INAIL e la giurisprudenza di legittimità hanno, via via,
delineato i confini della copertura assicurativa.
L’operatività
della tutela INAIL, infatti, è stata ampliata fino a ricomprendere gli
infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze
motorie e sportive/educazione fisica”[7], nonché per gli infortuni
occorsi durante lo svolgimento delle lezioni obbligatorie di alfabetizzazione
informatica e di lingua straniera attuati con l’ausilio di macchine elettriche
(videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc.), in quanto attività
rientranti nelle esercitazioni pratiche, intese quale applicazione sistematica
e costante – e, dunque, non occasionale – diretta all’apprendimento[8].
Restano
esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere (occorsi
durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della
scuola)[9], nonché gli infortuni che
si verificano all’interno della scuola, durante lo svolgimento di attività
diverse da quelle tutelate, anche se connesse o sussidiarie ad esse.
4.
La tutela INAIL in occasione delle gite scolastiche
L’estensione
della tutela assicurativa riservata agli studenti è giunta a ricomprendere
anche gli eventi infortunistici che si verificano durante i viaggi di
integrazione alla preparazione di indirizzo – ovvero, quelli “essenzialmente
finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi
programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli
istituti d’arte […] che si prefiggono le visite […] in aziende, unità di
produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli
studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive
attinenti ai rispettivi indirizzi di studio” – in quanto “costituiscono
un vero e proprio prolungamento dell’esercitazione pratica”[10].
Sono
invece esclusi dalla tutela i viaggi di istruzione – in quanto costituiscono
estrinsecazione delle normali funzioni esplicativo-pedagogiche che non sono
assimilabili alle esercitazioni pratiche[11] – e le attività c.d.
“outdoor” – le quali non possono ricondursi nell’alveo delle “esperienze
tecnico-scientifiche e delle prestazioni pratiche”.[12]
Come
rilevato dalla Suprema Corte, “presupposto per l’operatività della copertura
assicurativa “de qua” resta, pur sempre, il collegamento tra le suddette
“esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche” e le attività
didattiche, richiedendosi, oltretutto, che tra le une e l’altra ricorra un
“nesso di derivazione eziologica”, e non un “semplice rapporto di coincidenza
cronologica e topografica”, non bastando, cioè, “che l’infortunio sia avvenuto
sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro”, ma occorrendo, piuttosto,
“che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l’infortunio è
conseguenza”. Orbene, se queste affermazioni valgono con riferimento al caso in
cui il soggetto infortunato sia il lavoratore/insegnante, a maggior ragione
debbono trovare applicazione per gli studenti, visto che essi, a differenza dei
primi “sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto e
che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel
corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di
lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico” (così la circolare
INAIL del 23 aprile 2003, n. 38)”.[13]
5.
La tutela INAIL nell’alternanza scuola-lavoro
A
seguito dell’emanazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
diposizioni legislative vigenti” (c.d. riforma “La buona scuola”) –
la quale, ai commi 33-43 dell’art. 1 prevede l’obbligatorietà dell’attività di
alternanza scuola-lavoro[14] per gli studenti
degli ultimi tre anni delle scuole superiori – l’INAIL ha ulteriormente esteso
la propria tutela anche agli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, ovvero
qualsiasi luogo ove “si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e
l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.
1, n. 28 del d.p.r. 1124/1965”, che fa espresso richiamo all’art. 4, comma
1, n. 5), del medesimo Testo Unico[15].
Ciò
in virtù del disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)[16], secondo cui gli
studenti sono equiparabili ai lavoratori, sia perché l’attività svolta è
assimilata a quella dei lavoratori presenti nell’azienda ospitante sia perché
gli studenti sono esposti ai medesimi rischi lavorativi[17].
Oggetto
della tutela assicurativa sono, altresì, gli infortuni avvenuti durante il
tragitto tra la scuola e il luogo dove si svolge l’esperienza di lavoro, “in
quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale
prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro,
riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza
scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo”
(INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44).
È
invece escluso dalla copertura assicurativa l’infortunio in itinere che
si verifica nel percorso dal luogo di abitazione al luogo dove si svolge
l’esperienza di lavoro e viceversa[18].
6.
La tutela introdotta dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
Da
ultimo, il sistema sopra descritto, che limitava la tutela solo a pochi e
limitati rischi, è stato modificato con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 –
convertito, con modificazioni, in Legge 3 luglio 2023, n. 85 – il quale, “Allo
scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli
studenti e degli insegnanti”, ha ricompreso nell’assicurazione (art. 18,
comma 1 e 2):
–
gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e
delle scuole non paritarie (comma 2, lett. f));
–
gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy)
e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) (comma 2,
lett. f));
–
gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), “limitatamente agli eventi verificatisi
all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o
laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle
attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle
attività programmate dalle Istituzioni già indicate” (comma 2, lett. f));
–
gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque
istituiti o gestiti (comma 2, lett. g)).
La
disposizione normativa ha ampliato – in via sperimentale (“esclusivamente
per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024”, art. 18, comma 1) – “la
tutela prevista in favore degli alunni e degli studenti per ricomprendere in
generale tutti gli eventi verificatisi all’interno delle istituzione
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle scuole non
paritarie, della formazione terziaria professionalizzante, dei CPIA e della
formazione superiore e delle loro pertinenze o comunque avvenuti nell’ambito
delle attività programmate dalle medesime istituzione, con la sola esclusione
degli infortuni in itinere”[19].
Attraverso
tale novella normativa si supera il precedente sistema che garantiva in via
eccezionale la copertura assicurativa esclusivamente con riferimento alle
attività contemplate dal Testo Unico INAIL e quelle successivamente individuate
attraverso le Circolari INAIL e dalla produzione giurisprudenziale.
Il
succitato decreto-legge ha esteso l’assicurazione obbligatoria oltre i limiti
tracciati dall’articolo 4, comma 5, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
superando il limite oggi previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in
occasione di esperienze tecnico–scientifiche, esercitazioni pratiche o
esercitazioni di lavoro, comprendendo così qualsiasi tipo di infortunio che si
verifica “all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o
nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di
qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere”[20].
La
tutela assicurativa non è più subordinata allo svolgimento di una determinata
attività da parte degli studenti e svincolata dalla loro qualità soggettiva
(cfr. par. 1), ma viene resa operante alle medesime condizioni previste con
riferimento ai lavoratori, finalizzata a tutelare gli alunni dal generale
“rischio in aula”[21].
7.
Conclusioni
L’estensione
della copertura assicurativa INAIL di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
– che si auspica diventi definitiva –, risponde all’esigenza di tutelare gli
studenti a causa della proliferazione di eventi infortunistici in ambito
scolastico (compreso l’ambito dell’alternanza scuola-lavoro), nonché presa
d’atto del crescente fenomeno di attivazione di polizze assicurative private da
parte delle famiglie disposte a farsi carico delle spese necessarie al fine di
sopperire alla mancanza di tutela sempre più invocata.
Costituisce
dunque una conquista sociale derivante dall’acquisita consapevolezza
dell’inesistenza del “rischio zero”, del fatto che viviamo in una società di
rischio, in quanto “il rischio è al centro della vita di ognuno di noi”[22] e, dunque, anche
degli studenti.
[1] Fonte, Dati INAIL, Andamento degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2022-agosto-pdf_6443181929461.pdf.
[2] “Si precisa che con
l’espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto
ripetitivo di esercizio, si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè
non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono
state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole
medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle
scuole elementari e materne” (INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28;
INAIL, Istruzione operativa del 31 marzo 2003).
[3] L’esigenza di estendere la tutela
anche agli studenti trova origine in virtù dell’istituzione delle scuole
professionali. L’introduzione dell’obbligo assicurativo per gli alunni – in
particolare, degli istituti di istruzione agraria e forestale – si deve ad
opera dell’art. 3 del D.l.lgt. 21 novembre 1918, n. 1889. Successivamente, il
R.d.l. 16 gennaio 1927, n. 347, ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per
gli studenti di ingegneria ed architettura. In particolare, la copertura
assicurativa era prevista per quegli infortuni che davano luogo ad una
inabilità permanente, totale o parziale o la morte, che potevano verificarsi
nell’esecuzione di esperimenti scientifici di chimica, di elettrotecnica e di
meccanica, nelle esercitazioni pratiche di costruzioni o impianti, nelle visite
a scopo di studio a stabilimenti industriali, officine, cantieri navali,
costruzioni ed impianti, nonché i viaggi per raggiungere tali luoghi. La Legge
29 agosto 1941, n. 1092, ha poi generalizzato l’obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro per gli alunni delle regie scuole, derivanti dalle
esercitazioni fatte in applicazione della Carta della scuola. Ancora, con la
Legge 19 gennaio 1963, n. 15, l’obbligo assicurativo è stato esteso anche agli
alunni delle scuole private.
[4] Tuttavia, “Gli alunni della
scuola primaria [e secondaria di primo grado, n.d.r.] pubblica
e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle
lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati
anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle
esercitazioni di “scienze motorie e sportive””, INAIL, Circolare 4 aprile
2006, n. 19.
[5] “poiché l’attività ludica
svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora
considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle
scuole materne […] non rientrano in nessun modo nell’ambito di applicazione del
Testo Unico”, INAIL Circolare 23 aprile 2003, n. 28.
[6] INAIL, Circolare 21 novembre 2016,
n. 44.
[7] “le “scienze motorie e
sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo
svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della
manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni
pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965”, INAIL, Circolare 4 aprile
2006, n. 19. Cfr. anche INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44. La tutela
assicurativa è estesa anche alle attività agonistiche svolte al di fuori
dell’orario scolastico, a condizione che le stesse siano previste dai programmi
dell’Istituto di istruzione o, quantomeno, risultino promosse, organizzate e
finanziate dall’Istituto medesimo, con la fornitura da parte dello stesso dei
mezzi, del personale istruttore, sorvegliante ecc., INAIL, Notiziario 20 giugno
1985, n. 32.
[8] INAIL, Circolare 17 novembre 2004,
n. 79.
[9] INAIL, Circolare 21 novembre 2016,
n. 44; INAIL, Circolare 17 novembre 2004, n. 79; INAIL, Circolare 23 aprile
2003, n. 28, cit.; Trib. Vicenza 2 gennaio 2004, n. 328.
[10] INAIL, Circolare 23 aprile 2003,
n. 28.
[11] Ministero della Pubblica
Istruzione, Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291.
[12] “La “eccezionalità” della
copertura prevista per gli studenti impone, dunque, un’ermeneusi rigorosa della
norma in questione, escludendo che le attività “outdoor” – svolte nel contesto
di gite scolastiche possano includersi tra le “esperienze tecnico-scientifiche
e delle esercitazioni pratiche” cui essa fa riferimento”, così Cass. civ.,
Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8449; V. Bordoni, Infortunio dell’alunno
durante attività “outdoor” è escluso dall’assicurazione obbligatoria,
in Altalex, 2019, https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/04/infortunio-alunno-attivita-outdoor-assicurazione-obbligatoria.
[13] Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo
2019, n. 8449.
[14] Un primo riferimento
all’alternanza scuola-lavoro si rinviene nell’art. 18 della Legge 24 giugno
1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”
(c.d. “Legge Treu”) che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, introduce la previsione di tirocini pratici
e stages a favore dei soggetti che hanno già assolto l’obbligo
scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Un secondo
riferimento all’alternanza scuola-lavoro si rinviene nell’art. 4 della Legge 28
marzo 2003, n. 53, e nel successivo decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
(c.d. “Riforma Moratti”) che, al fine di assicurare agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età, oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, introducono la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro.
[15] INAIL, Circolare 21 novembre 2016,
n. 44, cit.
[16] “Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a)
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: […] il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a
specifiche disposizione delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite da videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in
questione”, art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 81/2008.
[17] “L’attività svolta dagli
studenti […] è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in
azienda, in quanto essi sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che
incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima”, INAIL, Circolare
21 novembre 2016, n. 44, cit.
[18] INAIL, Circolare 21 novembre 2016,
n. 44, ivi.
[19] Senato della Repubblica, Proposta
di conversione in Legge del D.L. n. 48/2023, Atto n. 685, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426357.pdf.
[20] Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Comunicato del 26 gennaio 2023 “Intesa Lavoro e
Istruzione per ampliare coperture Inail agli studenti”, https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/intesa-lavoro-istruzione-per-ampliare-coperture-inail-agli-studenti.
[21] Senato della Repubblica, Dossier
maggio 2023, n. 53, https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/0/1376245/index.html?part=dossier_dossier1.
[22] U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg zu eine andere
Moderne, Frankfurt, 1986. Trad.
italiana: W. Privitera, C. Sandrelli (a cura di), La società del
rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci, 2000.
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