FERIE: IL DATORE DI LAVORO PUO' IMPEDIRNE O INTERROMPERNE IL GODIMENTO?
Sommario: 1. Introduzione
– 2. Il diritto alle ferie – 3. La durata
delle ferie: il periodo legale minimo – 4. La maturazione
delle ferie – 5. Le modalità di godimento delle ferie – 6. Il
potere di disporre delle ferie
1.
Introduzione
Con
l’avvicinarsi della bella stagione si iniziano a fare programmi per le vacanze
estive.
Ciascun
lavoratore, quindi, si riserva un determinato periodo di ferie comunicandolo al
datore di lavoro.
Ebbene,
il datore di lavoro può impedire il godimento delle ferie nel periodo
individuato dal lavoratore? E se concesse, può interromperne il godimento?
2.
Il diritto alle ferie
Il
diritto del lavoratore di godere delle ferie è finalizzato al recupero delle
energie psico-fisiche spese nel corso dell’anno per l’esecuzione della
prestazione lavorativa, nonché alla soddisfazione di esigenze psicologiche
fondamentali, consentendogli di partecipare più incisivamente alla vita
familiare e sociale e di tutelare il suo diritto alla salute, nell’interesse
dello stesso datore di lavoro.[1]
Il
riconoscimento di tale diritto è previsto a livello costituzionale dall’art.
36, comma 3, Cost., nonché da fonti legislative subordinate, quali l’art. 2109
c.c. e l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003.
L’art.
36 Cost. e l’art. 2109 c.c. prevedono che il lavoratore ha diritto a ferie
annuali retribuite, specificando espressamente che tale diritto è
irrinunciabile[2] (né, tantomeno, tale diritto non può
essere negato dal datore di lavoro).
In
linea con l’irrinunciabilità delle ferie sancita a livello costituzionale dal
summenzionato art. 36 Cost., l’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 66/2003 vieta la
monetizzazione delle ferie stabilendo che il periodo feriale cui ha diritto il
lavoratore non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto.
Durante
l’assenza dal lavoro per ferie, al lavoratore spetta lo stesso trattamento
economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la prestazione lavorativa.
3.
La durata delle ferie: il periodo legale minimo
L’art.
2109, comma 2, II cpv., c.c. stabilisce che la durata del periodo feriale è
stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Più
precisamente, l’art. 10, comma 1, I cpv., del D.lgs. n. 66/2003, dispone che “Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 2109
del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”
(c.d. periodo legale minimo).[3]
Restano,
comunque, salve eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva o
la specifica disciplina riferita a particolari categorie di lavoratori.[4]
Non
possono essere considerati come giorni di ferie: il periodo di preavviso (art.
2109, comma 4, c.c.); i periodi di congedo di maternità o paternità e di
congedo parentale di cui all’art. 22, comma 6, e all’art. 34, comma 5, del
D.lgs. n. 151/2001; il periodo di malattia sopravvenuta durante le ferie (INPS,
Circolare n. 109/1999); i periodi di malattia del bambino che dia luogo a
ricovero ospedaliero, su richiesta del genitore (art. 47, comma 4, D.lgs. n.
151/2001); i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi
elettorali (art. 119, d.P.R. n. 361/1957).
4.
La maturazione delle ferie
Dal
momento dell’assunzione, il prestatore di lavoro inizia a maturare le ferie,
fino a raggiungere il periodo legale minimo.
Rientrano
nel periodo di servizio utile ai fini della maturazione del diritto alle ferie,
oltre al periodo di effettivo servizio, anche: il periodo di assunzione in
prova (art. 2096 c.c.; Corte Cost. n. 189/1980); i periodi di assenza
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio (art. 2110, comma 1, c.c.;
artt. 22, comma 3, e 29 del D.lgs. n. 151/2001); i periodi di assenza dal
lavoro per malattia e infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di comporto
(art. 2110, comma 3, c.c.); i periodi di assenza dal lavoro per l’adempimento
di funzioni presso i seggi elettorali (art. 119, d.P.R. n. 361/1957); i periodi
di assenza per congedo matrimoniale; altre causali di assenza individuate dalla
contrattazione collettiva.
Non
sono invece computabili nel periodo di servizio utile ai fini della maturazione
delle ferie: i periodi di congedo parentale (art. 34, comma 5, D.lgs. n.
151/2001); i periodi di assenza durante le malattie del bambino (art. 48,
D.lgs. n. 151/2001); i periodi di aspettativa concessi ai lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali (art. 31, Legge n. 300/1970); i periodi di assenza dal lavoro per
malattia e infortunio sul lavoro, oltre i limiti del periodo di comporto (art.
2110, comma 3, c.c.); i periodi di sospensione totale dell’attività lavorativa
per intervento della CIG (Cass. n. 408/1991); i periodi di aspettativa non
retribuiti o i periodi di permesso; altre causali di assenza individuate dalla
contrattazione collettiva.
5.
Le modalità di godimento delle ferie
L’art.
2109, comma 2, I cpv., c.c. stabilisce che il periodo feriale deve essere
goduto possibilmente in modo continuativo.
Più
precisamente, l’art. 10, comma 1, II cpv., del D.lgs. n. 66/2003, dispone che
il periodo feriale “[…] va goduto per almeno due settimane, consecutive in
caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di
maturazione”.
La
contrattazione collettiva, in deroga alla disciplina generale, può ridurre il
limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infra-annuale,
purché tale riduzione non vanifichi la funzione dell’istituto feriale e sia
occasionata da eccezionali esigenze di servizio.
Altresì,
la contrattazione collettiva, in deroga alla disciplina generale, può
prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di
ferie per le quali non vi è l’obbligo di godimento infra-annuale, purché ciò
non snaturi l’istituto in esame.
6.
Il potere di disporre delle ferie
Sebbene
nella pratica le ferie vengano concordate tra datore di lavoro e dipendente, il
potere decisionale relativamente alla concessione delle ferie spetta
esclusivamente al primo.
Il
diritto alle ferie può dunque essere definito un diritto ad esercizio
condizionato, in quanto il datore di lavoro può autonomamente determinare il
periodo feriale del lavoratore, purché ciò avvenga nel rispetto delle modalità
di godimento e del periodo minimo previsto dalla normativa e dai
contratti collettivi.
Infatti,
l’art. 2109, comma 2, I cpv., c.c. stabilisce che il periodo feriale deve
essere goduto nel tempo che stabilisce l’imprenditore, il quale, ai sensi del
comma 3, “[…] deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il
periodo stabilito per il godimento delle ferie”.
Pertanto,
la condotta del datore di lavoro che neghi al lavoratore il godimento delle
ferie in un determinato periodo non è rilevante in termini legali e, pertanto,
non è sanzionabile. Né tantomeno sanzionabile è la condotta del datore di
lavoro che richiami in servizio il lavoratore che si trovi in ferie.[5]
In
tali evenienze, può senza dubbio alcuno escludersi che la condotta del datore
di lavoro possa rilevare quale ipotesi di “mobbing”.
Nella
definizione offerta dalla psicologia del lavoro, cui gran parte della
giurisprudenza di merito ha ormai aderito (cfr., ex plurimis, Trib.
Forlì n. 28/2005), il “mobbing” configura una situazione lavorativa di
conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui il
lavoratore è fatto oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di
uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità (datore di
lavoro, colleghi o suoi subordinati), con lo scopo di causare alla vittima
danni di vario tipo e gravità, la quale si trova nell’impossibilità di reagire
adeguatamente a tali attacchi, accusando nel lungo periodo disturbi
psicosomatici, relazionali e dell’umore che, nei casi più gravi, possono
portare anche a invalidità psicofisica permanente.
Come
rilevato dal Giudice di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n.
24837/2018), ai fini della configurabilità del “mobbing” sono rilevanti
quattro elementi: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio,
illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in
essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con
intento vessatorio; l’evento lesivo della salute o della personalità del
dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore e il pregiudizio
all’integrità psico-fisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo,
cioè dell’intento persecutorio del datore di lavoro.
Altresì,
la condotta del datore di lavoro che neghi al lavoratore di godere le ferie in
un determinato periodo non può configurarsi come “straining”.
Lo
“straining” consiste in una forma attenuata di “mobbing”, in cui
difetta la continuità delle azioni vessatorie, potendo configurarsi anche a
seguito di una singola azione con effetti duraturi (Trib. Bergamo, 21 aprile
2005; Cass. n. 18164/2018).
In
particolare, lo “straining” è definito come “una situazione di stress
forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha
come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre
ad essere stressante è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima
è rispetto alla persona che attua lo straining, in persistente inferiorità. Lo
straining viene attuato appositamente contro una o più persone ma sempre in
maniera discriminante” (dott. psicologo Harald Ege).
A
livello giurisprudenziale, lo “straining” è stato accertato perlopiù in
relazione alle condizioni lavorative cc.dd. “stressogene” determinate, anche
colposamente, dal datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. n.
33428/2022).
Sul
tema delle ferie, l’unico caso di “straining” che si rileva (per quel
che risulta) è quello deciso dal Tribunale di Vibo Valentia (Sentenza n.
197/2019), il quale ha così qualificato la condotta del datore di lavoro che
aveva revocato le ferie al dipendente senza un congruo anticipo, rilevando che
detta condotta fosse illecita per contrarietà ai principi di correttezza e
buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente condanna al
risarcimento del danno.
Ciò
sul presupposto che “[…] l’attribuzione al datore di lavoro del potere di
revocare eventuali ferie già concesse (anche a seguito di una mera
riconsiderazione delle esigenze aziendali e non solamente al cospetto di
circostanze sopravvenute), onera comunque la parte datoriale alla congrua
esternazione delle valutazioni appositamente compiute, al fine di scongiurare
profili di arbitrarietà della decisione di revoca o modifica. […] qualora non
si ritenesse biasimevole detto contegno si consegnerebbe la vita
extra-lavorativa del dipendente alla mercè della sua controparte datoriale,
così legittimata a stravolgere […] la pianificazione del periodo di riposo,
nonostante l’utile perfezionamento del suo iter autorizzativo, attivato e
concluso in epoca sufficientemente risalente”.
Tuttavia,
è opportuno sottolineare che nel caso sottoposto all’esame del Tribunale
vibonese la revoca delle ferie era intervenuta dopo che erano state già
assentite dal datore di lavoro e programmate dal lavoratore, il quale aveva
prenotato una vacanza.
La
condotta del datore del lavoro che invece neghi il diritto del lavoratore di
godere del periodo minimo legale di ferie da parte del datore di lavoro, è
legalmente rilevante.
Tale
condotta, infatti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
600 euro.
Tuttavia,
se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata
in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.
Invece,
se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata
in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non
è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 18-bis,
comma 3, D.lgs. n. 66/2003).
[1] Corte Cost. n. 616/1987; Corte Cost. n. 543/1990; Corte Cost. n.
158/2001.
[2] L’art. 24 del D.lgs. n. 151/2015
dispone che “Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie
da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al
fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le
particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura,
alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”. Tale cessione a titolo
gratuito deve in ogni caso tener conto dei limiti di godimento stabiliti dalla
legge in relazione all’irrinunciabilità delle ferie e del periodo minimo di 4
settimane.
[3] “I bambini e gli adolescenti
hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere
inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20
per coloro che hanno superato i 16 anni di età”, art. 23, comma 1, Legge n.
977/1967.
[4] Lavoratori operanti nell’ambito
dei servizi di protezione civile, compreso quelli del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato (art. 2, comma 2, D.lgs. n. 66/2003).
[5] La contrattazione collettiva può
prevedere che, in caso di revoca delle ferie già concordate il lavoratore abbia
diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di
ferie non goduto (art. 49, comma 13, II cpv., CCNL relativo al personale del
comparto sanità), ovvero, in caso di richiamo in servizio, il diritto al
rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare
eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato (art. 60,
CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore
socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo; art. 163
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei
Servizi).
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